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Legge federale
che promuove un’offerta di alloggi a pigioni
e prezzi moderati
(Legge sulla promozione dell’alloggio, LPrA)

del 21 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

Art. 6 Fabbisogno e priorità

1 Nei li­mi­ti dei cre­di­ti stan­zia­ti, la pro­mo­zio­ne av­vie­ne in fun­zio­ne del fab­bi­so­gno di­mo­stra­to di al­log­gi a pi­gio­ni e prez­zi mo­de­ra­ti.

2 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’eco­no­mia, del­la for­ma­zio­ne e del­la ri­cer­ca (DE­FR)3 può de­fi­ni­re prio­ri­tà se­con­do le esi­gen­ze del mer­ca­to dell’al­log­gio.

3 Nuo­va espr. giu­sta il n. I 24 dell’O del 15 giu. 2012 (Rior­ga­niz­za­zio­ne dei di­par­ti­men­ti), in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.