Legge federale
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Art. 11 Accademie svizzere
1 L’Associazione delle Accademie svizzere è l’organo di promozione della Confederazione incaricato di rafforzare la cooperazione in tutte le discipline scientifiche e tra queste ultime nonché di radicare la scienza nella società. 2 Essa impiega i sussidi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:
3 Le singole accademie coordinano le loro attività di promozione nell’ambito dell’Associazione e assicurano la cooperazione, segnatamente con i centri di ricerca universitari. 4 Le Accademie svizzere promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a comitati scientifici, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate e si servono di tale cooperazione per adempiere i loro compiti. 5 Sostengono la cooperazione scientifica internazionale promuovendo o gestendo strutture appropriate, segnatamente piattaforme di coordinamento nazionali e segreterie scientifiche di programmi coordinati a livello internazionale ai quali partecipa la Svizzera. 6 Possono sostenere collezioni di dati, sistemi di documentazione, riviste scientifiche, pubblicazioni o strutture analoghe che costituiscono infrastrutture di ricerca utili allo sviluppo di settori scientifici in Svizzera e non rientrano nell’ambito di competenza del FNS o dei centri di ricerca universitari o non sono sostenuti direttamente dalla Confederazione. 7 La SEFRI conclude periodicamente con l’Associazione delle Accademie svizzere una convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento dell’Assemblea federale. In tale convenzione può incaricare l’Associazione o le singole Accademie di effettuare valutazioni, svolgere progetti scientifici, gestire strutture di cui al capoverso 6 e svolgere altri compiti speciali nell’ambito dei compiti di cui ai capoversi 1–4. |