1 L’Associazione delle Accademie svizzere è l’organo di promozione della Confederazione incaricato di rafforzare la cooperazione in tutte le discipline scientifiche e tra queste ultime nonché di radicare la scienza nella società.
2 Essa impiega i sussidi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:
- a.
- assicurare e promuovere l’individuazione precoce di temi rilevanti per la società nei settori dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione;
- b.
- adoperarsi affinché chi acquisisce o applica conoscenze scientifiche assuma la propria responsabilità etica;
- c.
- configurare il dialogo tra la scienza e la società e promuovere studi sulle opportunità e i rischi delle innovazioni e delle tecnologie.
3 Le singole accademie coordinano le loro attività di promozione nell’ambito dell’Associazione e assicurano la cooperazione, segnatamente con i centri di ricerca universitari.
4 Le Accademie svizzere promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a comitati scientifici, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate e si servono di tale cooperazione per adempiere i loro compiti.
5 Sostengono la cooperazione scientifica internazionale promuovendo o gestendo strutture appropriate, segnatamente piattaforme di coordinamento nazionali e segreterie scientifiche di programmi coordinati a livello internazionale ai quali partecipa la Svizzera.
6 Possono sostenere collezioni di dati, sistemi di documentazione, riviste scientifiche, pubblicazioni o strutture analoghe che costituiscono infrastrutture di ricerca utili allo sviluppo di settori scientifici in Svizzera e non rientrano nell’ambito di competenza del FNS o dei centri di ricerca universitari o non sono sostenuti direttamente dalla Confederazione.
7 La SEFRI conclude periodicamente con l’Associazione delle Accademie svizzere una convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento dell’Assemblea federale. In tale convenzione può incaricare l’Associazione o le singole Accademie di effettuare valutazioni, svolgere progetti scientifici, gestire strutture di cui al capoverso 6 e svolgere altri compiti speciali nell’ambito dei compiti di cui ai capoversi 1–4.