Legge federale
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Art. 16 Ricerca del settore pubblico
1 La ricerca del settore pubblico è la ricerca che l’Amministrazione federale avvia per ottenere i risultati di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti. 2 La ricerca del settore pubblico può contemplare i provvedimenti seguenti:
3 Le istituzioni di ricerca del settore pubblico che non sono centri federali di ricerca, ma che, in aggiunta ai provvedimenti di cui al capoverso 2, devono svolgere propri progetti di ricerca per adempiere i loro compiti in modo appropriato, possono presentare domanda a Innosuisse e ad altre organizzazioni di promozione nazionali e internazionali per ottenere mezzi finanziari di terzi o per partecipare a programmi di tali organizzazioni.16 4 La ricerca del settore pubblico si attiene ai principi di cui all’articolo 6 capoversi 1 lettere a e c, 3 e 4. 5 I Dipartimenti sono competenti per la ricerca del settore pubblico nei rispettivi settori di attività. 6 Nell’ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere b e c, le competenti unità amministrative versano sussidi volti a compensare i costi indiretti di ricerca (overhead). Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi. 7 Le disposizioni sul finanziamento di cui alla sezione 8 non si applicano alla ricerca del settore pubblico. 15 Nuova espr. giusta l’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 16 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). |