Legge federale
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Art. 18 Compiti della Confederazione
1 La Confederazione può promuovere progetti d’innovazione. 2 La Confederazione può inoltre sostenere:
3 Elabora le basi per la promozione dell’innovazione. 4 Assicura la valutazione dell’attività di promozione. 18 Introdotta dall’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). |