Legge federale
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Art. 22 Promozione delle nuove leve 27
1 Innosuisse può promuovere tramite borse di studio o mutui senza interessi le nuove leve altamente qualificate nel settore dell’innovazione. 2 I contributi di cui al capoverso 1 sono accordati nell’ambito di un programma di promozione individuale definito da Innosuisse. Quest’ultimo prevede un periodo da trascorrere:
3 I contributi di cui al capoverso 1 sono accordati soltanto se il programma di cui al capoverso 2 non può essere realizzato nell’ambito di un progetto d’innovazione secondo l’articolo 19 o come provvedimento secondo l’articolo 20. 4 La durata del periodo di cui al capoverso 2 non può eccedere i tre anni. 5 L’ammontare delle borse di studio, la partecipazione finanziaria delle imprese e le modalità di rimborso dei mutui senza interessi sono stabiliti nell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse. 27 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018, cpv. 5 in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). |