Legge federale
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Art. 37 Liberazione e versamento dei mezzi finanziari
1 I sussidi federali destinati alle istituzioni di promozione della ricerca sono liberati sulla base dei piani di promozione presentati annualmente dalle istituzioni e approvati dai servizi federali competenti (art. 48). 2 I sussidi federali destinati alle strutture di ricerca d’importanza nazionale (art. 15) sono liberati conformemente a quanto disposto nelle relative decisioni e nelle convenzioni sulle prestazioni. 3 I sussidi federali liberati sono versati conformemente all’articolo 23 della legge del 5 ottobre 199040 sui sussidi. 4 I sussidi federali destinati alla cooperazione internazionale sono liberati e versati conformemente a quanto disposto:
40 RS 616.1 |