del 14 dicembre 2012 (Stato 15 aprile 2021)
1 I sussidi federali destinati alle istituzioni di promozione della ricerca sono liberati sulla base dei piani di promozione presentati annualmente dalle istituzioni e approvati dai servizi federali competenti (art. 48).
2 I sussidi federali destinati alle strutture di ricerca d’importanza nazionale (art. 15) sono liberati conformemente a quanto disposto nelle relative decisioni e nelle convenzioni sulle prestazioni.
3 I sussidi federali liberati sono versati conformemente all’articolo 23 della legge del 5 ottobre 199040 sui sussidi.
4 I sussidi federali destinati alla cooperazione internazionale sono liberati e versati conformemente a quanto disposto:
40 RS 616.1