Legge federale
|
Art. 38 Restituzione in caso di violazione degli obblighi
1 Le istituzioni di promozione della ricerca esigono la restituzione dei mezzi da loro accordati se sono stati versati a torto o se il beneficiario, nonostante diffida, disattende gli obblighi imposti. 2 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal momento in cui è sorto.41 2bis Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.42 3 Le istituzioni di promozione della ricerca impiegano i mezzi restituiti per i compiti loro conferiti dalla Confederazione. Riferiscono in merito nei loro rapporti annuali. 41 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). 42 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 15 giu. (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |