Legge federale
|
Art. 47 Procedura
1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti formali dei programmi pluriennali. 2 I programmi pluriennali sono sottoposti:
3 Il Consiglio federale può esigere la rielaborazione dei programmi pluriennali se non sono armonizzati o se i crediti richiesti superano i mezzi federali presumibilmente disponibili. 4 Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, nell’ambito del messaggio ERI, un rapporto sui programmi pluriennali. |