Legge federale
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Art. 5 Centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo
Ai sensi della presente legge sono considerate centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo le istituzioni di diritto privato o pubblico che non sono organi di ricerca secondo l’articolo 4, il cui scopo è di fare ricerca e che adempiono le seguenti condizioni:
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