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Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)
del 14 dicembre 2012 (Stato 15 aprile 2022)
Art. 5Centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo
Ai sensi della presente legge sono considerate centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo le istituzioni di diritto privato o pubblico che non sono organi di ricerca secondo l’articolo 4, il cui scopo è di fare ricerca e che adempiono le seguenti condizioni:
a.
i responsabili e i proprietari dell’istituzione non ottengono vantaggi pecuniari dall’attività di ricerca della stessa;
b.
per livello e qualità, la ricerca è comparabile a quella dei centri di ricerca universitari.