Legge federale
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Art.7 Compiti
1 La Confederazione promuove la ricerca e l’innovazione secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante:
2 Per consolidare la posizione della Svizzera come polo di ricerca e d’innovazione, la Confederazione può sostenere l’istituzione di un parco svizzero dell’innovazione. 3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e Innosuisse di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.9 4 Il Consiglio federale può affidare alle istituzioni di promozione della ricerca e a Innosuisse compiti nell’ambito della cooperazione internazionale il cui adempimento necessita della loro competenza specifica.10 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). 9 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2017 163; FF 2016 2701). 10 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131; FF 2015 7833). |
