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Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)
del 14 dicembre 2012 (Stato 15 aprile 2022)
Art.7Compiti
1 La Confederazione promuove la ricerca e l’innovazione secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante:
a.
l’esercizio dei due PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF;
la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.
2 Per consolidare la posizione della Svizzera come polo di ricerca e d’innovazione, la Confederazione può sostenere l’istituzione di un parco svizzero dell’innovazione.
3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e Innosuisse di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.9
4 Il Consiglio federale può affidare alle istituzioni di promozione della ricerca e a Innosuisse compiti nell’ambito della cooperazione internazionale il cui adempimento necessita della loro competenza specifica.10