Legge federale
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Art. 31 Conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione. 2 Nei trattati può anche stipulare accordi concernenti:
3 Se i trattati di cui al capoverso 1 interessano i loro compiti, gli organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il settore dei PF devono essere previamente sentiti. 60 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 226; FF 2022 1137). 61 Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1. |
