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Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)
del 14 dicembre 2012 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 33Provvedimenti di sostegno e relative condizioni
1 La Confederazione può sostenere il parco svizzero dell’innovazione mediante:
a.
la vendita di fondi adeguati di proprietà della Confederazione;
b.
la cessione di fondi adeguati della Confederazione in diritto di superficie senza rinuncia agli interessi sul diritto di superficie;
c.
la cessione di fondi adeguati della Confederazione in diritto di superficie con rinuncia limitata nel tempo agli interessi sul diritto di superficie;
d.
l’acquisto di fondi appartenenti a terzi;
e.
una combinazione dei provvedimenti di cui alle lettere a–d;
altre misure indispensabili al successo dei parchi dell’innovazione che non possono essere realizzate attraverso la promozione ordinaria di cui all’articolo 7 capoverso 1, in particolare prestiti senza interessi limitati nel tempo, altre modalità di finanziamento appropriate o sussidi per le spese d’esercizio dell’istituzione responsabile di cui al capoverso 2 lettera b.
2 Il sostegno può essere accordato alle condizioni seguenti:
a.
al momento dell’adozione del decreto federale di cui all’articolo 32 capoverso 2 le condizioni in materia di pianificazione del territorio e delle zone relative all’utilizzazione vincolata dei fondi interessati sono completamente adempiute;
b.
la responsabilità della realizzazione del parco dell’innovazione è conferita a un’istituzione di diritto pubblico o privato che gode di un ampio sostegno nazionale e prevede la partecipazione di più Cantoni e dell’economia privata; la sua costituzione avviene al più tardi al momento dell’adozione del decreto federale;
c.
l’istituzione responsabile della realizzazione del parco dell’innovazione garantisce segnatamente che:
1.
il parco dell’innovazione sia costituito con una prospettiva di lungo termine e ne sia garantito l’esercizio,
2.
siano rispettate le norme edilizie e sugli appalti vigenti per gli investitori pubblici e privati,
3.
la struttura organizzativa e direttiva sia adeguata alla forma giuridica e chiaramente regolamentata, e adempia i principi vigenti per le istituzioni pubbliche in materia di presentazione dei conti, controllo finanziario e presentazione dei rapporti agli enti responsabili,
4.
siano disciplinati i diritti di partecipazione di cui il Consiglio dei PF, le istituzioni del settore dei PF e altre scuole universitarie interessate dispongono nelle procedure decisionali su oggetti che concernono i loro compiti e interessi.
3 Il parco dell’innovazione è suddiviso in più sedi. Per le istituzioni responsabili delle sedi possono essere previsti diversi enti responsabili secondo il capoverso 2 lettera b. Le condizioni di cui al capoverso 2 lettera c si applicano a ogni istituzione. Le istituzioni responsabili delle varie sedi devono inoltre offrire sufficienti garanzie per un’interconnessione appropriata tra le sedi.
62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 15 apr. 2021 (RU 2021 186; FF 2020 3295).