Legge federale
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Art. 10
1 Al fine di ridurre al minimo i rischi legati all’immissione in commercio, alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale prescrive a fabbricanti, importatori, distributori e mandatari:
2 Se immette in commercio un prodotto da costruzione con il proprio nome o marchio o se modifica un prodotto da costruzione già immesso in commercio in misura tale da poterne influenzare la conformità alla prestazione dichiarata, l’importatore o il distributore è soggetto agli obblighi del fabbricante. 3 Per un periodo stabilito dal Consiglio federale, gli operatori economici, su richiesta, indicano agli organi di vigilanza del mercato tutti gli operatori economici:
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