Legge federale
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Art. 12 Designazione di norme tecniche
1 Previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30), l’UFCL designa le norme tecniche armonizzate appropriate per valutare la prestazione di prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per controllarne la costanza della prestazione. 2 Se non è in vigore o in corso d’elaborazione alcuna specifica tecnica armonizzata, previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione federale dei prodotti da costruzione, l’UFCL può designare altre norme tecniche che contengono procedure di valutazione per certificare i requisiti di sicurezza secondo l’articolo 4 capoverso 3. |