Legge federale
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Art. 13 Valutazione tecnica in base a un documento per la valutazione europea
1 Se un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata, il fabbricante può chiedere a un organismo di valutazione tecnica di cui all’articolo 17 una valutazione tecnica europea. 2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, l’organismo di valutazione tecnica ottiene nel rispetto degli obblighi di cui al capoverso 4 secondo le prescrizioni internazionali applicabili un documento per la valutazione europea dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica. 3 In base a un documento per la valutazione europea, l’organismo di valutazione tecnica rilascia una valutazione tecnica europea. 4 Il Consiglio federale disciplina:
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