Legge federale
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Art. 17 Organismi di valutazione competenti in materia di valutazione tecnica europea
1 Un organismo di valutazione tecnica svolge valutazioni e rilascia le pertinenti valutazioni tecniche europee nell’area di prodotto per la quale è stato designato. 2 Il Consiglio federale nomina un organismo di valutazione tecnica ufficiale autorizzato a rilasciare valutazioni tecniche europee. 3 L’UFCL può nominare mediante decisione altri organismi di valutazione tecnica con sede in Svizzera. 4 La nomina presuppone che l’organismo interessato sia accreditato. Esso deve essere membro dell’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica. 5 La SECO notifica gli organismi di valutazione tecnica nominati secondo i capoversi 2 e 3 conformemente alle disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. 6 L’UFCL sorveglia il rispetto delle condizioni per la nomina degli organismi di valutazione tecnica. 7 Il Consiglio federale definisce i requisiti che gli organismi di valutazione tecnica devono soddisfare e disciplina la procedura di nomina di tali organismi. |