Legge federale
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Art. 19 Punto di contatto per i prodotti da costruzione
1 L’UFCL gestisce un punto di contatto per i prodotti da costruzione. 2 L’UFCL può incaricare contrattualmente organismi privati o cantonali di svolgere le attività del punto di contatto per i prodotti da costruzione e prevedere un’indennità per tale incarico. L’UFCL resta il punto di contatto per i prodotti da costruzione responsabile. 3 Il Consiglio federale definisce le informazioni che il punto di contatto per i prodotti deve mettere a disposizione e disciplina in che misura questo può chiedere un’indennità per la comunicazione di tali informazioni. Il Consiglio federale può imporre altri oneri al punto di contatto per i prodotti da costruzione. |