Art. 2 Definizioni
Nella presente legge s’intende per: - 1.
- «prodotto da costruzione»: qualsiasi prodotto fabbricato e immesso in commercio per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
- 2.
- «kit»: un prodotto da costruzione immesso in commercio da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinte che devono essere assemblate per essere installate nelle opere di costruzione;
- 3.
- «opere di costruzione»: gli edifici e le opere di ingegneria civile;
- 4.
- «caratteristiche essenziali»: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;
- 5.
- «prestazione di un prodotto da costruzione»: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;
- 6.
- «livello di prestazione»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;
- 7.
- «classe di prestazione»: gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;
- 8.
- «livello di soglia»: il livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;
- 9.
- «prodotto-tipo»: l’insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
- 10.
- «specifica tecnica»: documento scritto che stabilisce le procedure e i criteri di valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, compreso l’aspetto della sicurezza per l’utilizzatore;
- 11.
- «specifica tecnica armonizzata»: una norma armonizzata o un documento per la valutazione europea;
- 12.
- «norma tecnica»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione nazionale o internazionale per un’applicazione reiterata o costante;
- 13.
- «norma tecnica armonizzata»: una norma adottata, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione europea o dall’Associazione europea di libero scambio (AELS), da uno dei seguenti organismi europei di normalizzazione:
- a.
- Comitato europeo di normalizzazione (CEN),
- b.
- Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC),
- c.
- Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI);
- 14.
- «documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;
- 15.
- «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;
- 16.
- «uso previsto»: l’uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile;
- 17.
- «immissione in commercio»: la prima messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione;
- 18.
- «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un’attività commerciale;
- 19.
- «operatori economici»: il fabbricante, l’importatore, il distributore o il mandatario;
- 20.
- «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo immetta in commercio o lo metta a disposizione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio;
- 21.
- «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, domiciliata in Svizzera, che immetta in commercio un prodotto da costruzione proveniente dall’estero;
- 22.
- «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;
- 23.
- «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- 24.
- «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura;
- 25.
- «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all’utilizzatore finale;
- 26.
- «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;
- 27.
- «microimpresa»: un’impresa di qualsiasi forma giuridica che esercita un’attività economica, occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a tre milioni di franchi.
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