Legge federale
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Art. 20 Competenze di controllo degli organi di vigilanza del mercato
1 Gli organi di vigilanza del mercato controllano, in modo idoneo e adeguato, in particolare mediante prove a campione, se un prodotto da costruzione fornisce la prestazione dichiarata dal fabbricante ed è conforme alle prescrizioni in vigore. 2 Il controllo secondo il capoverso 1 può consistere in particolare:
3 Gli organi di vigilanza del mercato tengono conto dei principi applicabili in materia di valutazione dei rischi, dei ricorsi che sono stati presentati e di qualsiasi altra informazione rilevante. 4 Nell’ambito dei controlli secondo il capoverso 1 gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati in particolare a:
5 I prodotti da costruzione possono essere controllati durante la fabbricazione, il deposito, il trasporto o sul cantiere. 6 Gli organi di vigilanza del mercato possono ordinare una verifica tecnica del prodotto da costruzione se sussistono dubbi sul fatto che:
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