Legge federale
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Art. 26 Delitti
1 Chiunque intenzionalmente immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione che non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge e in tal modo mette in pericolo la sicurezza o la salute delle persone, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. 4 Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di prestazione, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23–28 della legge federale del 6 ottobre 19959 sugli ostacoli tecnici al commercio sono applicabili le pene ivi menzionate. |