Legge federale
|
Art. 29 Autorità competente e coordinamento
1 L’UFCL è incaricato dell’esecuzione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione. 2 L’UFCL rappresenta l’Amministrazione federale in seno agli organismi specializzati internazionali. 3 L’UFCL è l’organo centrale di vigilanza del mercato. 4 Il Consiglio federale può conferire compiti di vigilanza del mercato ai Cantoni e a organizzazioni qualificate. L’UFCL coordina e sorveglia l'esecuzione di tali compiti. 5 L’UFCL coordina l’esecuzione della vigilanza del mercato con altri organismi attivi nel campo della sicurezza dei prodotti. Questo compito comprende anche la loro partecipazione a sistemi d’informazione e di esecuzione internazionali secondo i relativi atti legislativi federali. 6 Per lo scambio internazionale di dati secondo l’articolo 32, l’UFCL può consentire alla SECO di accedere ai dati interessati mediante una procedura di richiamo. 7 Se, nell’ambito dell’esecuzione di altri atti legislativi federali, sono prese misure concernenti prodotti da costruzione, gli organi di vigilanza del mercato competenti per tali atti legislativi federali informano l’UFCL sulle loro misure di applicazione. |