Legge federale
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Art. 3 Caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione e requisiti di base delle opere di costruzione
1 Nel complesso e nelle loro singole parti, le opere di costruzione devono essere adatte all’uso cui sono destinate; occorre in particolare tenere conto della salute e della sicurezza delle persone durante l’intero ciclo di vita delle opere. 2 Fatta salva l’ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i requisiti di base qui appresso per una durata di servizio economicamente adeguata:
3 Il Consiglio federale concretizza i requisiti di base delle opere di costruzione di cui al capoverso 2. 4 Nei limiti del capoverso 3 le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono emanare prescrizioni tecniche su:
5 Ai fini del recepimento di prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in specifiche tecniche armonizzate si applica la procedura secondo l’articolo 11. 6 La Confederazione e i Cantoni adeguano le loro prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche armonizzate. |