Legge federale
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Art. 32 Protezione dei dati e assistenza amministrativa
1 L’UFCL tiene ai fini della vigilanza del mercato una banca dati centrale d’esecuzione. In essa sono registrati dati concernenti:
2 Gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale. Forniscono i relativi dati alla banca dati centrale d'esecuzione della vigilanza del mercato. Al riguardo si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all’articolo 18 della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati. 3 L’UFCL coordina il trattamento dei dati da parte degli organi di vigilanza del mercato e controlla se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni. Può rettificare da sé dati sbagliati oppure chiedere all’organo di vigilanza interessato di provvedere alla rettificazione. 4 Gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati ad accedere alla banca dati. Possono inoltre conservare i dati trattati in forma elettronica in proprie banche dati e, per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli. 5 L’assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 legge federale del 6 ottobre 199512 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). |