Legge federale
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Art. 35 Disposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. 2 Il Consiglio federale può delegare all’UFCL l’emanazione di norme amministrative e tecniche. 3 Previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale può anche incaricare l’UFCL di designare gli atti normativi dell’UE che contengono le prescrizioni tecniche interessate. Ciò vale segnatamente per gli atti normativi che:
4 Il titolo e i riferimenti degli atti normativi designati in virtù della presente legge sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. |