Legge federale
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Art. 8 Funzione e contenuto della dichiarazione di prestazione
1 Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, si presume che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile. 2 La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle specifiche tecniche armonizzate designate applicabili. 3 Nelle disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale può stabilire le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto. In tal caso stabilisce, se necessario, i livelli di soglia e le classi di prestazione da rispettare. 4 Se deve essere redatta una dichiarazione di prestazione secondo l’articolo 5, le informazioni sulla prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali possono essere messe a disposizione soltanto nella dichiarazione di prestazione. Le informazioni sulla prestazione del prodotto possono essere comunicate al di fuori della dichiarazione di prestazione soltanto se figurano e se sono specificate anche in tale dichiarazione. 5 Le informazioni sui prodotti prescritte dalla legislazione sui prodotti chimici sono messe a disposizione con la dichiarazione di prestazione. 6 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto preciso della dichiarazione di prestazione. |