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Art. 8 Collaborazione di organizzazioni private specializzate
1 Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate). 2 Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti. |
