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Art. 9 Provvedimenti in caso di mancato rispetto dell’obbligo di accreditamento
1 Se una scuola universitaria o un altro istituto accademico ai sensi della LPSU7 offre un ciclo di studio di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a che non è accreditato, il Cantone sede della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico adotta i necessari provvedimenti amministrativi. 2 Possono essere adottati in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi:
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