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Art. 14 Revoca dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata. 2 Se una persona possiede un’autorizzazione anche in un altro Cantone, l’autorità competente per la revoca informa l’autorità di vigilanza di tale Cantone. |