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Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo)
del 17 giugno 2011 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 17Manifestazioni sportive internazionali
1 La Confederazione può sostenere l’organizzazione in Svizzera di manifestazioni e congressi sportivi internazionali di importanza europea o mondiale sempre che i Cantoni contribuiscano in misura adeguata ai costi.
2 Può promuovere e coordinare la preparazione e lo svolgimento di grandi manifestazioni sportive internazionali. Al riguardo, collabora con i Cantoni e i Comuni interessati, nonché con le federazioni sportive organizzatrici.