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Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo)
del 17 giugno 2011 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 18
1 La Confederazione si impegna per il rispetto della correttezza e della sicurezza nello sport. Combatte gli effetti collaterali indesiderati dello sport.
2 Collabora con i Cantoni e le federazioni. Subordina la concessione di aiuti finanziari all’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, ad altre organizzazioni sportive o a organizzatori responsabili di manifestazioni sportive al loro impegno per uno sport corretto e sicuro.
3 Può attuare direttamente misure preventive nell’ambito di programmi e progetti.