Legge federale
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Art. 22 Disposizioni penali
1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all’articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all’articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecunia-ria.9 3 Il caso è considerato grave segnatamente se l’autore:
4 Se la fabbricazione, l’acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena. 9 Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). BGE
145 IV 329 (6B_49/2019) from 2. August 2019
Regeste: Art. 22 SpoFöG, Art. 1 StGB; Doping, Legalitätsprinzip. Der Begriff "Dopingzweck" wird vom Gesetzgeber und allgemeinen Sprachgebrauch hinreichend bestimmt und die Strafnorm in Art. 22 SpoFöG verletzt das Legalitätsprinzip nicht (E. 2.3.2). Art. 22 SpoFöG ist auch ausserhalb von Wettkämpfen anwendbar (E. 2.4.2). |