Legge federale
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Art. 24 Informazione
Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell’articolo 22, nonché alle loro decisioni. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vengono comunicate. |