Legge federale
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Art. 26 UFSPO
1 L’UFSPO adempie i compiti che spettano alla Confederazione in virtù della presente legge sempre che non se ne occupino altri servizi della Confederazione. 2 È responsabile dei sistemi d’informazione conformemente alla legge federale del 17 giugno 201119 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. 3 Gestisce la Scuola universitaria federale dello sport e due centri per i corsi e la formazione, uno a Macolin e l’altro a Tenero. 4 Nel definire l’organizzazione dell’UFSPO, il Consiglio federale considera i compiti della Scuola universitaria federale dello sport. 19 [RU 2012 4639. RU 20163541art. 37]. Vedi ora la LF del 19 giu. 2015 (RS 415.1). |