Legge federale
sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici
(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)

del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2017)

1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).


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Art. 10 Bandiere e altri emblemi

Le ban­die­re e gli al­tri em­ble­mi del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, dei Can­to­ni, di­stret­ti, cir­co­li e Co­mu­ni, non­ché i se­gni con­fon­di­bi­li con es­si pos­so­no es­se­re usa­ti a con­di­zio­ne che l’uso non sia né fuor­vian­te né con­tra­rio all’or­di­ne pub­bli­co, ai buo­ni co­stu­mi o al di­rit­to in vi­go­re.

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