Legge federale
sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici
(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)

del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).


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Art. 12 Segni pubblici della Svizzera e segni pubblici esteri

L’uso di stem­mi, ban­die­re e di al­tri em­ble­mi del­la Sviz­ze­ra am­mes­so se­con­do la pre­sen­te leg­ge non può es­se­re vie­ta­to per­ché il se­gno può es­se­re con­fu­so con un se­gno pub­bli­co di uno Sta­to este­ro.

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