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Legge federale
sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici
(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)

del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 13 Uso di segni come indicazioni di provenienza

I se­gni di cui agli ar­ti­co­li 8 ca­po­ver­si 1 e 2, 10 e 11, in­ter­pre­ta­ti dal­le cer­chie in­te­res­sa­te co­me ri­fe­ri­men­to al­la pro­ve­nien­za geo­gra­fi­ca di un pro­dot­to o di un ser­vi­zio, so­no con­si­de­ra­ti in­di­ca­zio­ni di pro­ve­nien­za ai sen­si del­la leg­ge del 28 ago­sto 19928 sul­la pro­te­zio­ne dei mar­chi (LPM) e de­vo­no sod­di­sfa­re le con­di­zio­ni di cui agli ar­ti­co­li 47–50 del­la stes­sa.