Legge federale
sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici
(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)

del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).


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Art. 17

Un se­gno il cui uso è il­le­ci­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 non può es­se­re re­gi­stra­to co­me mar­chio, de­si­gn, dit­ta, no­me di un’as­so­cia­zio­ne o di una fon­da­zio­ne op­pu­re co­me lo­ro ele­men­to.

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