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Legge federale
sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici
(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)

del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 27 Comunicazione delle decisioni

Il giu­di­ce tra­smet­te all’IPI sen­za in­du­gio, in ver­sio­ne in­te­gra­le e gra­tui­ta­men­te, le de­ci­sio­ni, com­pre­se quel­le in­ci­den­ta­li e le de­ci­sio­ni di stral­cia­re la cau­sa dal ruo­lo.