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Legge federale
sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici
(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)

del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 30 Confisca

An­che in ca­so di as­so­lu­zio­ne, il giu­di­ce può or­di­na­re la con­fi­sca o la di­stru­zio­ne de­gli og­get­ti sui qua­li so­no sta­ti ap­po­sti il­le­ci­ta­men­te se­gni pro­tet­ti in vir­tù del­la pre­sen­te leg­ge, non­ché del­le in­stal­la­zio­ni, de­gli ap­pa­rec­chi o di al­tri mez­zi de­sti­na­ti pre­va­len­te­men­te al­la lo­ro pro­du­zio­ne.