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Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)
del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2022)
1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Art. 9Designazioni ufficiali
1 Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate senza aggiunte soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono.
2 L’uso delle designazioni di cui al capoverso 1 da parte di una persona che non sia l’ente pubblico legittimato è consentito soltanto se tale persona esercita un’attività statale o semistatale.
3 Le designazioni di cui al capoverso 1 possono essere usate in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.