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Legge federale
sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici
(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)

del 21 giugno 2013 (Stato 1° luglio 2023)

1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 14

1 Un se­gno il cui uso è il­le­ci­to se­con­do gli ar­ti­co­li 8–13 non può es­se­re re­gi­stra­to co­me mar­chio, de­si­gn, dit­ta, no­me di un’as­so­cia­zio­ne o di una fon­da­zio­ne op­pu­re co­me lo­ro ele­men­to.

2 Il di­vie­to di re­gi­stra­zio­ne si ap­pli­ca an­che ai ca­si in cui con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­si 4 e 5 l’uso è con­sen­ti­to.

3 Il di­vie­to di re­gi­stra­zio­ne non si ap­pli­ca ai se­gni per i qua­li il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le di giu­sti­zia e po­li­zia ha con­ces­so il di­rit­to di pro­se­guir­ne l’uso ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 35.