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Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)
del 21 giugno 2013 (Stato 1° luglio 2023)
1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Art. 22Legittimazione attiva dell’ente pubblico e dell’IPI
1 L’ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l’articolo 20 capoverso 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1–7 e 15.
2 L’IPI è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui agli articoli 1–4 e 7 o delle designazioni ufficiali di cui all’articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un’autorità nazionale o a un’attività statale o semistatale.
3 I Cantoni definiscono chi è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui all’articolo 5 o delle designazioni ufficiali di cui all’articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un’autorità cantonale o comunale oppure a un’attività statale o semistatale.