Legge federale
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Art. 32
1 All’intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) si applicano per analogia gli articoli 70–72hLPM15.16 2 Può domandare l’intervento chi è legittimato all’azione civile secondo gli articoli 20, 21 o 22. 16 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). |