Legge federale
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Art. 8 Stemmi
1 Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono. 2 Il capoverso 1 si applica anche ai segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione Svizzera o a uno stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune. 3 I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere trasferiti. 4 L’uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l’ente pubblico legittimato è consentito nei seguenti casi:
5 I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l’uso dei loro stemmi da parte di altre persone anche in altri casi. |