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Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt1)
del 21 giugno 2013 (Stato 1° luglio 2023)
1 Abbreviazione rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
Art. 8Stemmi
1 Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono.
2 Il capoverso 1 si applica anche ai segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione Svizzera o a uno stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune.
3 I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere trasferiti.
4 L’uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l’ente pubblico legittimato è consentito nei seguenti casi:
a.
come illustrazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili;
b.
per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;
c.
per la decorazione di oggetti d’artigianato artistico quali calici, vetrate araldiche o monete commemorative per feste e manifestazioni;
d.
come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni delle legge del 25 giugno 19547 sui brevetti;
e.
come elemento di un marchio collettivo o di garanzia depositato da un ente pubblico che secondo il regolamento sul marchio può essere usato da privati;
f.
se sussiste il diritto a proseguirne l’uso ai sensi dell’articolo 35.
5 I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l’uso dei loro stemmi da parte di altre persone anche in altri casi.