Legge federale
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Art. 9 Designazioni ufficiali
1 Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate senza aggiunte soltanto dall’ente pubblico a cui si riferiscono. 2 L’uso delle designazioni di cui al capoverso 1 da parte di una persona che non sia l’ente pubblico legittimato è consentito soltanto se tale persona esercita un’attività statale o semistatale. 3 Le designazioni di cui al capoverso 1 possono essere usate in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore. |